Il d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 definisce infortunio sul lavoro:
“tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Si tratta, quindi, di una diminuzione dell’integrità psico–fisica dovuta ad un agente esterno, improvviso e imprevisto (la causa violenta), che ha colpito il soggetto durante lo svolgimento dell’attività professionale, ma anche nel compimento di un’azione strettamente collegata al lavoro – ad esempio mentre questi percorreva il tragitto compreso fra la propria abitazione e la sede lavorativa o viceversa (il cosiddetto infortunio in itinere – che si concretizza tipicamente in un sinistro stradale) (d.lgs. 38/2000).
AW-16775592136
Ciittadinanza si acquista automaticamente:
La cittadinanza può essere concessa anche nel caso in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all’Italia, o nel caso in cui intercorra un eccezionale interesse dello Stato.
La cittadinanza si può invece richiedere:
La cittadinanza per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri
L’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92 stabilisce che gli stranieri nati in Italia possono acquistare la
cittadinanza italiana se hanno risieduto nel territorio nazionale legalmente e senza interruzioni fino al compimento della maggiore età. La dichiarazione si presenta direttamente presso il
proprio Comune di residenza che, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, deve comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età, può
presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. Se il Comune di residenza non fornisce tale informazione, il neo maggiorenne potrà formalizzare la richiesta anche dopo il compimento
dei 19 anni. In questa specifica ipotesi di “Ius soli” non è richiesto il soddisfacimento né del requisito reddituale né di quello penale.
La cittadinanza per matrimonio/unione civile
L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la
cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se
residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini previsti si riducono della metà.
Per presentare la domanda di cittadinanza in questa ipotesi è necessario attestare la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1; non è invece richiesto alcun requisito reddituale.
La cittadinanza per residenza
La legge prevede diversi termini di residenza a seconda delle varie ipotesi ed impone obbligatoriamente che la residenza sia legale (regolare
permesso di soggiorno e continuità dell’iscrizione anagrafica), ininterrotta ed attuale fino alla conclusione della procedura di concessione della cittadinanza.
Può richiedere la cittadinanza per residenza:
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