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Legge di Bilancio 2025
Novità sulle Agevolazioni Fiscali e Tempi per la Vendita della Casa Precedente
La Legge di Bilancio 2025 porta con sé importanti novità per coloro che desiderano acquistare la loro prima casa, ampliando le opportunità per i contribuenti e facilitando il passaggio tra diverse proprietà immobiliari. Tra le modifiche più significative emerge l'estensione del termine per la vendita della casa precedentemente acquistata con le agevolazioni "prima casa", che passa da 12 a 24 mesi. Questa misura si propone di rendere più accessibile e meno stressante il processo di acquisto, in particolare per i giovani e le famiglie.
A partire dal 1° gennaio 2025, coloro che intendono acquistare una nuova abitazione avvalendosi delle agevolazioni fiscali "prima casa" avranno a disposizione 24 mesi per vendere o donare l'immobile precedentemente acquistato con gli stessi benefici. Con questa novità, i contribuenti godranno di maggiore flessibilità: il raddoppio del termine per la vendita offre la possibilità di valutare le migliori offerte sul mercato, riducendo il rischio di decisioni affrettate. Inoltre, questa estensione consente di gestire la transizione tra le due proprietà con maggiore calma, contribuendo a una pianificazione più serena.
Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, è essenziale rispettare alcuni requisiti fondamentali. L’immobile non deve appartenere alle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) o A/9 (castelli e palazzi di pregio storico), in quanto considerati di lusso e quindi esclusi dalle agevolazioni. L’acquirente deve stabilire la residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, garantendo che l'immobile diventi la sua abitazione principale. Non è consentito essere proprietari esclusivi o in comunione con il coniuge di un’altra abitazione nello stesso Comune. Inoltre, l'acquirente non deve possedere altre abitazioni acquistate con le agevolazioni "prima casa" a livello nazionale, nemmeno in quota. In alcune situazioni, come nel caso di famiglie numerose o giovani coppie, potrebbero esserci esenzioni o facilitazioni aggiuntive.
L’estensione a 24 mesi è riservata ai contribuenti che possiedono un altro immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" e devono vendere o donare l’immobile entro il termine stabilito per non perdere i benefici fiscali. È importante notare che se l'immobile attuale si trova nello stesso Comune del nuovo acquisto, deve essere venduto prima di completare la nuova transazione, indipendentemente dalle agevolazioni.
Il mancato rispetto dei termini per la vendita dell'abitazione precedente comporta la perdita delle agevolazioni fiscali, con conseguenze significative, come il pagamento delle imposte nella loro totalità sul nuovo acquisto e una sanzione amministrativa del 30% sulle imposte dovute.
Tra le ulteriori agevolazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, spicca la proroga del Bonus Prima Casa Under 36 fino al 31 dicembre 2027, che prevede l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Questo bonus è applicabile a giovani con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui, incentivando così l’accesso alla proprietà per le nuove generazioni. Inoltre, è prevista la possibilità di accedere a mutui agevolati con tassi di interesse ridotti, facilitando ulteriormente l’acquisto della prima casa.
Queste nuove disposizioni rappresentano un passo importante verso la promozione della proprietà immobiliare tra i giovani e le famiglie, contribuendo a stimolare il mercato immobiliare. È fondamentale che i potenziali acquirenti valutino le opportunità disponibili per pianificare al meglio il loro futuro abitativo.
D’altronde per le famiglie italiane, giovani o meno giovani, da sempre il mattone è sinonimo di stabilità e di sicurezza.
Dott. Fabio Castaldi
AW-16775592136
Ciittadinanza si acquista automaticamente:
La cittadinanza può essere concessa anche nel caso in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all’Italia, o nel caso in cui intercorra un eccezionale interesse dello Stato.
La cittadinanza si può invece richiedere:
La cittadinanza per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri
L’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92 stabilisce che gli stranieri nati in Italia possono acquistare la
cittadinanza italiana se hanno risieduto nel territorio nazionale legalmente e senza interruzioni fino al compimento della maggiore età. La dichiarazione si presenta direttamente presso il
proprio Comune di residenza che, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, deve comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età, può
presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. Se il Comune di residenza non fornisce tale informazione, il neo maggiorenne potrà formalizzare la richiesta anche dopo il compimento
dei 19 anni. In questa specifica ipotesi di “Ius soli” non è richiesto il soddisfacimento né del requisito reddituale né di quello penale.
La cittadinanza per matrimonio/unione civile
L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la
cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se
residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini previsti si riducono della metà.
Per presentare la domanda di cittadinanza in questa ipotesi è necessario attestare la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1; non è invece richiesto alcun requisito reddituale.
La cittadinanza per residenza
La legge prevede diversi termini di residenza a seconda delle varie ipotesi ed impone obbligatoriamente che la residenza sia legale (regolare
permesso di soggiorno e continuità dell’iscrizione anagrafica), ininterrotta ed attuale fino alla conclusione della procedura di concessione della cittadinanza.
Può richiedere la cittadinanza per residenza:
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