Il trust, un istituto giuridico di origine anglosassone, sta guadagnando terreno anche in Italia come opzione efficace per la gestione e la protezione dei patrimoni. Questo strumento consente di separare la proprietà dei beni dal loro controllo, coinvolgendo tre figure fondamentali: il "settlor" (o disponente), che crea il trust e trasferisce i beni; il "trustee", che gestisce i beni in favore dei beneficiari; e i "beneficiari", coloro che ricevono i vantaggi derivanti dalla gestione del patrimonio.
Tra i principali vantaggi del trust vi è la protezione patrimoniale, che consente di tutelare i beni da eventuali creditori o problematiche legate alla successione. I beni in trust sono formalmente di proprietà del trustee, il che aiuta a mantenere il patrimonio al riparo da rischi esterni.
Un altro aspetto positivo è la pianificazione successoria. Attraverso un trust, è possibile stabilire in modo chiaro come i beni saranno distribuiti tra gli eredi, evitando conflitti e incomprensioni. Inoltre, offre una gestione flessibile, consentendo ai beni di essere amministrati in modo che si adattino alle esigenze dei beneficiari nel tempo. Questa caratteristica è particolarmente utile per la protezione di minori o di soggetti con incapacità.
Infine, il trust garantisce un certo livello di riservatezza, poiché non richiede la pubblicazione dei dettagli della sua creazione e gestione, a differenza di quanto avviene per i testamenti.
Tuttavia, l'applicazione del trust in Italia non è priva di sfide. Una problematica rilevante è che un trust stipulato in Italia, con tutte le parti italiane (disponente, trustee e beneficiari), soggiace alla normativa italiana, nonostante il suo fondamento giuridico anglosassone. Questa sovrapposizione normativa può generare confusione e complicazioni legali, poiché le regole italiane potrebbero non allinearsi perfettamente con le prassi e le aspettative del diritto anglosassone.
Inoltre, la creazione e la gestione del trust possono comportare costi significativi, rendendo necessario un investimento iniziale che potrebbe non essere alla portata di tutti. La normativa italiana sul trust è in continua evoluzione e può risultare complessa, il che richiede una consulenza legale specializzata per evitare problematiche future. Non tutti i beneficiari potrebbero avere una chiara comprensione delle implicazioni legate al trust, rendendo essenziale una corretta informazione.
In sintesi, sebbene il trust rappresenti una soluzione interessante e versatile per la gestione patrimoniale, è fondamentale che coloro che intendono utilizzarlo si avvalgano di una pianificazione attenta e di una comprensione approfondita delle normative applicabili nel contesto italiano. Solo una corretta informazione e una consulenza legale adeguata possono garantire che il trust funzioni come previsto, proteggendo e gestendo efficacemente i patrimoni nel lungo periodo.
Dott Fabio Castaldi
AW-16775592136
Ciittadinanza si acquista automaticamente:
La cittadinanza può essere concessa anche nel caso in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all’Italia, o nel caso in cui intercorra un eccezionale interesse dello Stato.
La cittadinanza si può invece richiedere:
La cittadinanza per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri
L’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92 stabilisce che gli stranieri nati in Italia possono acquistare la
cittadinanza italiana se hanno risieduto nel territorio nazionale legalmente e senza interruzioni fino al compimento della maggiore età. La dichiarazione si presenta direttamente presso il
proprio Comune di residenza che, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, deve comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età, può
presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. Se il Comune di residenza non fornisce tale informazione, il neo maggiorenne potrà formalizzare la richiesta anche dopo il compimento
dei 19 anni. In questa specifica ipotesi di “Ius soli” non è richiesto il soddisfacimento né del requisito reddituale né di quello penale.
La cittadinanza per matrimonio/unione civile
L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la
cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se
residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini previsti si riducono della metà.
Per presentare la domanda di cittadinanza in questa ipotesi è necessario attestare la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1; non è invece richiesto alcun requisito reddituale.
La cittadinanza per residenza
La legge prevede diversi termini di residenza a seconda delle varie ipotesi ed impone obbligatoriamente che la residenza sia legale (regolare
permesso di soggiorno e continuità dell’iscrizione anagrafica), ininterrotta ed attuale fino alla conclusione della procedura di concessione della cittadinanza.
Può richiedere la cittadinanza per residenza:
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