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Il Diritto all’Oblio
La Privacy e Libertà di Stampa
Negli ultimi anni, il diritto all'oblio è emerso come un concetto legale cruciale nell'era digitale, consentendo agli individui di richiedere la rimozione di informazioni personali dai risultati dei motori di ricerca e da altre fonti pubbliche, quando tali dati risultano non più rilevanti o addirittura dannosi. Questa tematica ha assunto particolare rilevanza in Europa, dove la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha formalmente riconosciuto questo diritto nel 2014, stabilendo che gli utenti hanno il diritto di chiedere la rimozione di link a informazioni personali che non soddisfano più i criteri di pertinenza e accuratezza.
Tuttavia, ottenere la rimozione delle informazioni non è sempre semplice. Infatti, motori di ricerca come Google non agiscono automaticamente a fronte di una richiesta. Ogni caso viene esaminato in base a diversi criteri, tra cui l'interesse pubblico e la pertinenza delle informazioni. Questa situazione porta a un delicato equilibrio tra il diritto alla privacy dei singoli e il diritto alla stampa, che è fondamentale per la libertà di informazione e di espressione.
In questo contesto, le persone che desiderano rimuovere articoli lesivi possono intraprendere diverse azioni. Innanzitutto, possono presentare una richiesta formale al motore di ricerca per la rimozione di link contenenti informazioni personali. Questa richiesta deve essere dettagliata e giustificata, fornendo motivazioni che dimostrino come le informazioni in questione siano dannose o irrilevanti. È anche possibile contattare direttamente l'editore dell'articolo, richiedendo la rimozione o la correzione delle informazioni lesive. Questo approccio diretto può talvolta risultare più efficace, poiché consente un dialogo immediato con chi ha pubblicato il contenuto.
Se queste strade non portano a risultati soddisfacenti, la parte interessata può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali. Questo ente ha il potere di intervenire in caso di violazioni della normativa sulla privacy e può ordinare la rimozione delle informazioni se riconosce che ci siano effettivamente motivi validi per farlo. L'intervento del Garante può rappresentare un'ulteriore opportunità per le persone di far valere i propri diritti.
In situazioni più gravi, è possibile intraprendere un'azione legale contro l'editore o il motore di ricerca, invocando la diffamazione o la violazione della privacy. Questa opzione rappresenta un passo significativo e può comportare costi e tempi notevoli, ma è una via che alcune persone decidono di percorrere quando le altre soluzioni non hanno avuto successo. È importante notare, tuttavia, che non tutte le informazioni possono essere rimosse. La legge prevede eccezioni significative, come le informazioni di interesse pubblico, i dati storici o scientifici, e le informazioni veritiere e corrette. Questi elementi pongono sfide importanti nel bilanciare il diritto alla privacy con la libertà di espressione e il diritto alla stampa.
In definitiva, il diritto all'oblio rappresenta una questione complessa e in continua evoluzione, che richiede una costante riflessione su come tutelare la privacy degli individui senza compromettere il diritto del pubblico a essere informato. Con l'evoluzione delle tecnologie e dei social media, è probabile che questa tematica diventi sempre più centrale nel dibattito pubblico e giuridico, richiedendo un dialogo aperto tra legislatori, giuristi e cittadini per trovare soluzioni che rispettino entrambe le esigenze.
Dott. Fabio Castaldi
AW-16775592136
Ciittadinanza si acquista automaticamente:
La cittadinanza può essere concessa anche nel caso in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all’Italia, o nel caso in cui intercorra un eccezionale interesse dello Stato.
La cittadinanza si può invece richiedere:
La cittadinanza per nascita sul territorio italiano da genitori stranieri
L’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92 stabilisce che gli stranieri nati in Italia possono acquistare la
cittadinanza italiana se hanno risieduto nel territorio nazionale legalmente e senza interruzioni fino al compimento della maggiore età. La dichiarazione si presenta direttamente presso il
proprio Comune di residenza che, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, deve comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età, può
presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. Se il Comune di residenza non fornisce tale informazione, il neo maggiorenne potrà formalizzare la richiesta anche dopo il compimento
dei 19 anni. In questa specifica ipotesi di “Ius soli” non è richiesto il soddisfacimento né del requisito reddituale né di quello penale.
La cittadinanza per matrimonio/unione civile
L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la
cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se
residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Nel caso ci siano dei figli, nati o adottati dalla coppia, i termini previsti si riducono della metà.
Per presentare la domanda di cittadinanza in questa ipotesi è necessario attestare la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1; non è invece richiesto alcun requisito reddituale.
La cittadinanza per residenza
La legge prevede diversi termini di residenza a seconda delle varie ipotesi ed impone obbligatoriamente che la residenza sia legale (regolare
permesso di soggiorno e continuità dell’iscrizione anagrafica), ininterrotta ed attuale fino alla conclusione della procedura di concessione della cittadinanza.
Può richiedere la cittadinanza per residenza:
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